RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 41

Procedure per il riconoscimento di idoneità

In vigore dal 29 ago 2014
1. La Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all' con la relativa documentazione: a) verifica la completezza e la correttezza formali della stessa; b) accerta, anche mediante ispezione presso l'organizzazione richiedente, la sussistenza dei requisiti per l'idoneità e redige una propria relazione in merito. 2. La domanda, corredata dalla documentazione di cui all', e la relazione di cui alla lettera b) del comma 1 sono inoltrate alla commissione per il parere previsto dall', comma 1, della legge.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-41

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