RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 39

Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative

In vigore dal 29 ago 2014
Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative 1. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo può essere accordato per i seguenti settori di attività: a) realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo. Tali programmi possono avere per oggetto: la progettazione, fornitura e costruzione di impianti e di infrastrutture; la fornitura di attrezzature e servizi; l'attuazione degli interventi previsti dagli , comma 4, e 2, comma 3, lettere f), g) ed i), della legge; b) selezione, formazione ed impiego di volontari in programmi di cui alle lettere a) o c), promossi dall'organizzazione; c) realizzazione di programmi di formazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento, in loco, in Italia o in altri Paesi in via di sviluppo; d) programmi o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia, di cooperazione e di sviluppo, da realizzarsi in Italia o nei Paesi in via di sviluppo; e) attività di promozione e realizzazione, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo ed a livello comunitario, di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-39

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