Regolamento›Titolo IV
Art. 34
Corsi preparatori
In vigore dal 29 ago 2014
1. La Direzione generale può svolgere direttamente o promuovere nei modi indicati nell', comma 1, lettere a) e b), corsi preparatori di orientamento e di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare in missione nei Paesi in via di sviluppo.
2. Per la partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i dipendenti di enti pubblici possono essere collocati in aspettativa in applicazione dell' della legge.
3. La Direzione generale può disporre che, immediatamente prima della partenza, il personale da inviare nei Paesi in via di sviluppo per missioni di lunga durata trascorra, per informazione e istruzione sull'iniziativa di cooperazione alla quale dovrà contribuire, un periodo non superiore ad un mese nei propri uffici.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-34