Regolamento›Titolo IV
Art. 32
Divieto di esercitare altre attività
In vigore dal 29 ago 2014
1. Al personale inviato in missione ai sensi degli articoli da 17 a 27 della legge è vietato ogni altro rapporto di lavoro o di impiego nel Paese di destinazione, così come l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-32