RegolamentoTitolo IV

Art. 35

Rapporti informativi e note di qualifica o informative

In vigore dal 29 ago 2014
1. Il capo della rappresentanza diplomatica territorialmente competente, nell'esercizio delle potestà di cui all', comma 2, della legge provvede: a) nei confronti del personale di cui all', lettera a), alla formulazione dei rapporti informativi e delle note di qualifica o informative eventualmente previsti dalla normativa di stato ad esso propria, che resta regolata, ad ogni effetto giuridico, dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva competenza; b) nei confronti di tutto il personale di cui all', a trasmettere alla Direzione generale relazioni sul servizio prestato, contenenti la qualifica di "ottimo", "buono" o "insufficiente", al termine della missione e comunque dopo ogni anno di servizio.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-35

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