RegolamentoTitolo IV

Art. 38

Missioni inferiori a quattro mesi

In vigore dal 29 ago 2014
1. Per l'effettuazione delle missioni di cui all' della legge, acquisito il consenso dell'amministrazione o ente di appartenenza per il personale di cui all', lettera a), della legge, si provvede con decreto della Direzione generale. 2. Per l'invio di esperti quali componenti di missioni di soccorso e in ogni altro caso di urgenza la missione può essere disposta con il solo decreto della Direzione generale. 3. Il personale di cui all', comma 3, della legge e gli altri esperti di cui all', comma 1, della legge, sono designati e inviati in missione con decreto della Direzione generale. 4. I decreti di cui al presente articolo possono essere firmati, a nome del Direttore generale, da funzionari dirigenti da lui designati. 5. Le missioni di cui all' della legge possono essere prorogate, prima della loro scadenza, per una o più volte, fino alla durata massima complessiva di quattro mesi.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-38

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