Titolo IV
Art. 19
Modalità di assunzione
In vigore dal 12 feb 1988
1. Nell'ambito della nuova disciplina di reclutamento del personale dovranno essere rimarcati gli aspetti di maggior interesse per gli enti o istituti del comparto, con particolare riferimento a quello che attiene all'attuazione di forme di reclutamento su base territoriale per ente o istituti o per gruppi di enti, adottando ove compatibili con i contenuti dei profili professionali, procedure semplificate, anche automatizzate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-19