Art. 19 · Modalità di assunzione
Titolo IV

Art. 19

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Modalità di assunzione

In vigore dal 12 feb 1988
1. Nell'ambito della nuova disciplina di reclutamento del personale dovranno essere rimarcati gli aspetti di maggior interesse per gli enti o istituti del comparto, con particolare riferimento a quello che attiene all'attuazione di forme di reclutamento su base territoriale per ente o istituti o per gruppi di enti, adottando ove compatibili con i contenuti dei profili professionali, procedure semplificate, anche automatizzate.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-19