Titolo V
Art. 22
Effetti economici derivanti dall'inquadramento nelle fasce del profilo di ricercatore
In vigore dal 12 feb 1988
Effetti economici derivanti dall'inquadramento
nelle fasce del profilo di ricercatore
1. L'inquadramento alla fascia iniziale del profilo di ricercatore è effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianità effettiva di servizio nella X qualifica.
2. L'inquadramento alla seconda e prima fascia è effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianità effettiva di servizio nella qualifica diminuita a due terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-22