Titolo V

Art. 26

Passaggio di qualifica

In vigore dal 12 feb 1988
1. In caso di passaggio di qualifica è attribuito il livello retribuitivo della qualifica conseguita con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-26

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