Titolo V

Art. 29

Indennità

In vigore dal 12 feb 1988
1. È istituita una indennità annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalità da corrispondere nel mese di luglio di ciascun anno a decorrere dal 1› gennaio 1988. 2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale nelle seguenti misure: Livelli 1›.......................... 450.000 2›.......................... 525.000 3›.......................... 700.000 4›.......................... 770.000 5›.......................... 810.000 6›.......................... 1.000.000 7›.......................... 1.200.000 8›.......................... 1.400.000 9›.......................... 1.500.000 10›.......................... 1.600.000 3. La predetta indennità, nonché i compensi di cui all', fatta eccezione dell'applicazione comma 4 dello stesso articolo, non competono al personale del profilo di ricercatore. 4. Ove le indennità di cui al comma 2 risultino di valore inferiore ad altre indennità già in godimento allo stesso titolo, la differenza sarà corrisposta mediante assegno personale. 5. Restano comunque in vigore le indennità di rischio, meccanografiche, turno, maneggio valori e per servizio nutturno e festivo, reperibilità, sede disagiata ed altre indennità similari. 6. Al personale appartenente alla X qualifica funzionale, potranno essere attribuite indennità per la direzione di strutture o progetti altamente qualificanti in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio, in alternativa a quella, ove compatibile, prevista per la qualifica medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-29

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