Titolo V
Art. 28
Incentivazione
In vigore dal 12 feb 1988
1. Il fondo annuo di incentivazione sarà costituito dagli stanziamenti effettuati dai singoli enti, in conformità alle norme vigenti, con incremento dell'importo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari dell'ente, nonché da un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi.
2. L'utilizzazione del fondo è finalizzata a promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale ed a favorire la realizzazione della maggiore produttività.
3. Il fondo di incentivazione è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime;
b) compensi incentivanti la realizzazione dei programmi di attività;
c) spese per l'incentivazione necessaria a favorire l'attività di ricerca in sedi disagiate.
4. Gli istituti e gli enti di cui all' possono procedere alla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza facendo applicazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché del terzo comma dell'art. 102 dello stesso decreto in riferimento agli della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-28