Titolo V

Art. 30

Trattamento di missione

In vigore dal 12 feb 1988
1. Al personale inviato in missione fuori sede, le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-30

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