Titolo V

Art. 31

Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale

In vigore dal 12 feb 1988
1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota dell'indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di reversibilità dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all' della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi. 4. Per il personale iscritto a fondi sostitutivi, esclusivi od esonerativi si applicano le norme ed i criteri adottati per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procederà per l'analogo conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale. 5. Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell' della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. 6. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 5. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-31

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