Titolo IV
Art. 14
Qualifiche
In vigore dal 12 feb 1988
1. Gli enti e le istituzioni di ricerca e sperimentazione, quali individuati dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, fanno riferimento per l'applicazione del presente decreto, alle qualifiche funzionali e ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.
2. Relativamente ai profili professionali della qualifica X di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, per gli enti di ricerca ed istituti di ricerca e sperimentazione:
a) è istituito il nuovo profilo professionale "collaboratore professionale degli enti di ricerca";
b) il profilo di ricercatore, già previsto, per il quale non è ammessa la mobilità da altri profili, è articolato in due fasce differenziate oltre la iniziale, per livelli diversi di competenze scientifiche acquisite. L'accesso al predetto profilo, riferito alla fascia iniziale e alle due fasce differenziate più elevate, avverrà per concorso pubblico. L'articolazione del profilo corrisponde ai seguenti criteri, riferiti, rispettivamente, alla posizione iniziale e alle fasce differenziate, anche ai requisiti per l'accesso:
1) Fascia iniziale: ricercatore:
accesso: per concorso nazionale;
anzianità di almeno due anni di laurea;
esperienza di lavoro diretta nell'attività di ricerca acquisita a livello post-laurea attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione;
attitudine, comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore.
2) Seconda fascia: primo ricercatore:
accesso: concorso nazionale;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea;
capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attività;
età non superiore a 45 anni salvo che per il personale in servizio.
3) Prima fascia: dirigente di ricerca:
accesso: concorso nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di età previsti dalla vigente normativa;
capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare orginalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca.
3. L'articolazione del profilo di ricercatore nelle due fasce differenziate di professionalità di cui sopra assorbe e quindi esclude l'applicazione degli istituti contrattuali contenuti nel terzo e quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, attribuibili al personale appartenente alla prima qualifica del ruolo tecnico-professionale. Resta ferma l'applicazione del terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, per la posizione iniziale.
4. Il contingente del profilo di ricercatore non potrà superare complessivamente l'80 per cento della dotazione organica della X qualifica funzionale; le dotazioni della seconda e prima fascia differenziata di professionalità non potranno superare, rispettivamente, il 32 per cento e il 16 per cento dell'anzidetta dotazione complessiva della qualifica funzionale.
5. Ai fini dell'applicazione dei principi normativi di omogeneità di cui agli della legge 29 marzo 1983, n. 93, una apposita commissione mista con rappresentanze di parte pubblica e sindacale nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, procederà ad individuare compiutamente i profili professionali da ascrivere alle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, come modificato dal comma 2, in relazione alla organizzazione del lavoro nella specifica realtà nella quale opera ciascun ente del comparto ricerca, anche con riferimento alla IX e X qualifica funzionale.
6. Ai fini dell'inquadramento in tale ultima qualifica è prevista l'opzione, per il personale con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, relativamente agli enti per i quali è prevista l'istituzione della suddetta nuova qualifica e relative fasce differenziate, previo accertamento dei requisiti e delle mansioni.
7. Le articolate proposizioni della commissione in ordine alla collocazione dei profili professionali del personale di tutti gli enti ed istituzioni del comparto nelle qualifiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, così come sopra modificato, saranno definte con le procedure degli accordi sindacali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-14