Titolo III
Art. 11
Permessi e ritardi
In vigore dal 12 feb 1988
1. I permessi, da concedersi per non rinviabili motivi personali, sono integralmente disciplinati secondo quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
2. Le modalità di fruizione dei permessi ed il loro recupero entro breve termine saranno stabiliti in modo uniforme in sede di contrattazione decentrata.
3. I ritardi sono assoggettati a recupero con le stesse modalità indicate per i permessi. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate, ferme restando le eventuali iniziative sul piano disciplinare. Sono in ogni caso soggetti alla conseguente riduzione della retribuzione i ritardi che eccedono complessivamente nel mese le tre ore.
4. Ogni forma di recupero di orario di lavoro prevista dal presente articolo deve essere innanzi tutto finalizzata a consentire la regolare copertura dell'orario di servizio mediante idonea, preventiva programmazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-11