Titolo IV
Art. 17
Assunzioni
In vigore dal 12 feb 1988
1. I concorsi vengono banditi per profili professionali.
2. I concorsi già deliberati dagli enti all'atto della data di sottoscrizione dell'accordo continuano ad essere disciplinati dalle norme in atto alla suddetta data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-17