Titolo V

Art. 20

Stipendi

In vigore dal 12 feb 1988
1. I valori stipendiali dei livelli e delle qualifiche sotto riportate, sono stabiliti, a regime, come segue: Livello I...................... 3.800.000 Livello II...................... 4.400.000 Livello III..................... 4.800.000 Livello IV...................... 5.800.000 Livello V...................... 6.500.000 Livello VI...................... 7.200.000 Livello VII..................... 8.500.000 Livello VIII..................... 10.400.000 Livello IX...................... 12.300.000 I miglioramenti nel triennio 1986-88 rispetto al trattamento base in godimento saranno scaglionati applicando le percentuali rispettivamente del 30 per cento, 65 per cento e 100 per cento. 2. Il trattamento economico degli appartenenti alla X qualifica funzionale è così articolato: (migliaia di lire) Anni Stipendio base Maggiorazioni Totale - - - - 0 13.000 - 13.000 6 13.000 1.910 14.910 12 13.000 4.040 17.040 18 13.000 8.300 21.300 24 13.000 12.560 25.560 3. Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente è pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42 per cento. 4. Per il 1986 va corrisposto il 30 per cento del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma precedente. Per gli anni 1987 e 1988 i miglioramenti verranno scaglionati applicando le percentuali del 65 per cento e 100 per cento. 5. Al personale della X qualifica funzionale, con l'attribuzione del nuovo profilo di ricercatore, è riconosciuta la speciale indennità aggiuntiva di ricerca di L. 400.000 mensili per 13 mensilità. 6. Relativamente al profilo professionale "Specialista tecnico degli enti di ricerca" previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 e ascritto all'VIII qualifica funzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, il contingente è elevato dal 15 per cento al 40 per cento ed è richiesto il titolo di studio previsto per la qualifica di appartenenza; a non più del 50 per cento del personale di detto profilo, attraverso modalità analoghe a quelle previste dallo stesso del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, confermate per l'accesso al suindicato profilo, può essere attribuita una maggiorazione economica pari alla differenza dei valori stipendiali del IX ed VIII livello, da sommarsi alla retribuzione individuale di anzianità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-20

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