Titolo IV

Art. 16

Mobilità

In vigore dal 12 feb 1988
1. L'attivazione di processi di mobilità del personale, fermo restando quanto previsto dall', comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, in materia di trasferimento di ufficio di singoli dipendenti, deve essere strettamente collegata all'attuazione delle procedure previste nell'ambito della citata disposizione. 2. Gli enti e gli organismi di cui all' si impegnano ad adottare appositi regolamenti al fine di favorire l'applicazione di appropriati strumenti che consentano la realizzazione della mobilità del personale del profilo di ricercatore fra gli enti stessi e fra essi e l'Università.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-16

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