Titolo II
Art. 6
Procedure
In vigore dal 12 feb 1988
1. Gli enti, per l'emanazione di provvedimenti inerenti le materie di cui all', sono tenuti ad attivare tempestivamente le procedure per effettuare la specifica contrattazione al livello previsto, che dovrà concludersi nel termine di cinque giorni o nel maggior termine concordato tra le parti a livello nazionale in relazione alle materie oggetto di trattative.
2. Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione degli organi competenti degli enti o istituti. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente o dei dirigenti delle singole strutture competenti per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento, attribuito ai predetti organi dell'ente o istituto, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.
3. Ove si ravvisino, entro dieci giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia è subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.
4. Gli accordi decentrati a livello nazionale e locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-6