Titolo III
Art. 12
Turni di lavoro
In vigore dal 12 feb 1988
1. Per le esigenze di funzionalità degli enti ed istituti ed al fine di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessità oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attività di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenza fissa previste da norme di legge o regolamentari, riconducibili alla copertura dell'orario di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni, eccettuati quelli festivi per le attività necessitate non a ciclo continuo, che comportino in ogni caso il riposo compensativo, sono caratterizzate dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalità del personale.
3. I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile.
Il numero dei turni pomeridiani non potrà superare nel mese la metà delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attività a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese.
4. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12, quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6.
5. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.
6. Gli enti ed istituti provvederanno a disciplinare l'accordo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-12