Titolo IV

Art. 18

Regolamento dell'accesso alle singole qualifiche

In vigore dal 12 feb 1988
1. In attesa di omogeneizzare la collocazione dei profili professionali, gli accessi alle singole qualifiche sono regolati dalle norme degli ordinamenti di provenienza del personale interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-18

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