Titolo V

Art. 23

Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

In vigore dal 12 feb 1988
Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. 1. Al ricercatore dell'Istituto superiore di sanità e allo sperimentatore delle stazioni ed istituti viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione iniziale del profilo di ricercatore. Relativamente al personale in servizio, rivestente la qualifica di sperimentatore delle stazioni sperimentali per l'industria e degli istituti di sperimentazione agraria e talassografici attualmente in servizio con almeno 8 anni di effettivo servizio e previo superamento di un giudizio di idoneità espresso da una commissione nominata dagli organi competenti, e ai primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, è attribuito il trattamento economico della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore. La nuova normativa troverà recepimento nel regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti. 2. I suddetti trattamenti verranno corrisposti a regime dal 1› gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 è corrisposto rispettivamente il 30 per cento ed il 65 per cento dell'incremento tabellare iniziale previsto dalle nuove qualifiche e delle relative maggiorazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-23

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