Titolo VII

Art. 36

Diritto di informazione

In vigore dal 12 feb 1988
1. In applicazione di quanto stabilito negli del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, l'amministrazione, a tutti i livelli, assicura una preventiva, costante, tempestiva e periodica informazione alle organizzazioni sindacali, in particolare sulle seguenti materie: a) atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche; b) atti e provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro; c) investimenti e programmi dell'ente; d) interventi di progettazione e di introduzione di sistemi informatici, o di modifica dei sistemi preesistenti, con informazione specifica sulle caratteristiche dei sistemi stessi, in modo tale da consentire, con congruo anticipo, la valutazione in merito ad eventuali vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli, all'ambiente e alla qualità del lavoro. 2. Saranno altresì attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definite ulteriori articolazioni in materia di informazione. 3. I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici. 4. Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalità tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-36

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