Titolo VII
Art. 41
Diritto di affissione
In vigore dal 12 feb 1988
1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-41