Titolo VII

Art. 43

Patronato sindacale

In vigore dal 12 feb 1988
1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi degli enti o istituti di appartenenza. 2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-43

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