Titolo VII
Art. 38
Locali per le rappresentanze sindacali
In vigore dal 12 feb 1988
1. Fermo restando quanto disposto dall', secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e le situazioni più favorevoli esistenti, in ciascuna unità operativa con almeno 100 dipendenti è consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile, all'interno della struttura.
2. Nelle unità operative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni nell'ambito della struttura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-38