Titolo VII

Art. 37

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

In vigore dal 12 feb 1988
1. Il trasferimento di sede od ufficio dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di incompatibilità e di passaggio di categoria o qualifica. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-37

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