Titolo VII

Art. 39

Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro

In vigore dal 12 feb 1988
1. È garantito alle rappresentanze sindacali il libero accesso nei singoli posti di lavoro. 2. Le forme di attuazione di detta garanzia sono stabilite in sede di accordo decentrato aziendale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-39

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