Titolo VII

Art. 44

R e f e r e n d u m

In vigore dal 12 feb 1988
1. L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-44

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