Titolo IX

Art. 49

Commissioni giudicatrici per i concorsi alle fasce di ricercatore

In vigore dal 12 feb 1988
1. In sede di prima applicazione del presente decreto ciascun ente o istituto provvederà a nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica definirà, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, su proposta degli enti firmatari dell'accordo recepito dal presente decreto, i criteri generali tendenti ad omogeneizzare le specifiche discipline.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-49

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