Titolo IX
Art. 52
Disposizioni particolari per gli istituti di sperimentazione agraria
In vigore dal 12 feb 1988
Disposizioni particolari per gli istituti
di sperimentazione agraria
1. Resta ferma la unicità dei ruoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-52