Titolo IX

Art. 57

Entrata in vigore

In vigore dal 12 feb 1988
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica GALLONI, Ministro della pubblica istruzione RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica AMATO, Ministro del tesoro COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1988, con esclusione dell', secondo comma, numeri 2 e 3, dell', ultimo alinea da nono comma e dodicesimo comma; dell', secondo comma; dell', secondo, terzo e quarto comma; dell', quarto comma; dell', dell'; dell' e dell' ai sensi della delibera n. 1889 della Sezione controllo Stato del 21 gennaio 1988 Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 17 Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1988, con riserva relativamente agli , secondo comma, numeri 2 e 3; 15, ultimo alinea del nono comma e dodicesimo comma; 24, secondo comma; 25, secondo, terzo e quarto comma; 28, quarto comma; 31, 43; 53 e 54 ai sensi della delibera n. 59/Sezioni riunite/E. del 9 febbraio 1988 Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 8
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-57

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