Titolo IX
Art. 57
Entrata in vigore
In vigore dal 12 feb 1988
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
SANTUZ, Ministro per la funzione
pubblica
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza
sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1988, con
esclusione dell', secondo comma, numeri 2 e 3, dell', ultimo alinea da nono comma e dodicesimo comma; dell', secondo comma; dell', secondo, terzo e quarto comma;
dell', quarto comma; dell', dell'; dell' e dell' ai sensi della delibera n. 1889 della Sezione controllo Stato del 21 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 17
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1988, con riserva relativamente agli , secondo comma, numeri 2 e 3; 15, ultimo alinea del nono comma e dodicesimo comma; 24, secondo comma; 25, secondo, terzo e quarto comma; 28, quarto comma; 31, 43; 53 e 54 ai sensi della delibera n. 59/Sezioni riunite/E. del
9 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-57