Titolo IX

Art. 55

Norma di rinvio

In vigore dal 12 feb 1988
1. Per ciascun ente o istituto del comparto è fatta salva, in attesa di completa omogeneizzazione, la normativa vigente in quanto non in contrasto o non modificata dal presente decreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-55

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