Titolo IX
Art. 55
Norma di rinvio
In vigore dal 12 feb 1988
1. Per ciascun ente o istituto del comparto è fatta salva, in attesa di completa omogeneizzazione, la normativa vigente in quanto non in contrasto o non modificata dal presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-55