Titolo IX
Art. 56
Copertura finanziaria
In vigore dal 12 feb 1988
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 52 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso quello relativo all'anno 1986, in lire 71 miliardi per l'anno 1988 e in lire 79 miliardi per l'anno 1989 provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo parzialmente utilizzando, oltre a quanto previsto dall', comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività svolte dagli enti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-56