Titolo III
Art. 8
Organizzazione del lavoro
In vigore dal 12 feb 1988
1. Gli enti o istituti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttività ed efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.
2. L'organizzazione del lavoro negli enti ed istituti pubblici di ricerca potrà adeguarsi in funzione dei programmi di ricerca.
3. In particolare, nei limiti compatibili con le dimensioni e la natura dei compiti istituzionali, il modello organizzativo e strutturale degli enti dovrà essere finalizzato:
a) alla realizzazione di condizioni di massima elasticità operativa anche attraverso la riconsiderazione delle posizioni di lavoro nella direzione di una loro pronta adattabilità alle nuove metodologie e tecniche di lavorazione e piena aderenza agli obiettivi di produttività ed efficienza, prevedendo, ove necessario, l'attivazione di opportuni processi di mobilità;
b) a favorire il decentramento funzionale, assicurando alle unità periferiche i necessari presupposti di autonomia anche ai fini della utilizzazione dei mezzi informatici installati nelle unità stesse.
4. L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalità di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sarà oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilità con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-8