Capo V

Art. 28

Fondo di incentivazione

In vigore dal 12 feb 1988
1. In attuazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, in ciascuna Università o istituzione universitaria è costituito un fondo di incentivazione, da utilizzare quale incentivo alle attività di istituto, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni del personale di ciascuna Università nonché, dal 1988, con il corrispettivo di 10 ore di lavoro straordinario annue pro-capite. 2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si dà attuazione all'intervento incentivante, sono individuati dalle parti in sede di negoziazione decentrata. 3. Saranno predisposti progetti volti al recupero di ritardi operativi nonché al conseguimento di più rapide risposte alle domande degli utenti. 4. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalità e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalità di determinazione individuale dei compensi. 5. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti. 6. Il premio di produttività previsto è corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi effettivamente realizzati, delle quantità di recupero in termini di arretrato, nonché dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacità di iniziativa del dipendente che ha partecipato al progetto. 7. Oltre a tali progetti di produttività sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una più razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilità dei servizi, mediante una maggiore apertura degli uffici. 8. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali e le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente ad associazioni di utenti concordemente individuate, effettueranno un bilancio di verifica delle attività incentivanti svolte per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttività e dare così piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attività degli atenei.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-28

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