Capo V

Art. 25

Indennità di servizio meccanografico

In vigore dal 12 feb 1988
1. Con decorrenza dal 1› novembre 1987 al personale che sia adibito, con provvedimento formale, prevalentemente all'uso di attrezzature meccanografiche ed elettroniche, ivi compresi i direttori dei centri meccanografici ed elettronici, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennità giornaliera di lire milleduecento per le giornate di effettiva presenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo