Capo V

Art. 27

Indennità di servizio notturno e festivo

In vigore dal 12 feb 1988
1. Con decorrenza dal 1› novembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore ventidue e le ore sei del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a lire millecinquecento. 2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-27

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