Capo V
Art. 27
Indennità di servizio notturno e festivo
In vigore dal 12 feb 1988
1. Con decorrenza dal 1 novembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore ventidue e le ore sei del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a lire millecinquecento.
2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono
cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-27