Capo V

Art. 29

Passaggi di qualifica

In vigore dal 12 feb 1988
1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore, conseguiti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-29

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