Capo V

Art. 33

Mobilità verticale

In vigore dal 12 feb 1988
1. Il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle varie qualifiche e profili professionali alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono coperti mediante concorsi riservati al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore della stessa area funzionale, in possesso di una anzianità di servizio di almeno tre anni se partecipa a concorsi fino alla sesta qualifica, ovvero di sei anni se partecipa a concorsi per posti di settima ed ottava qualifica. 2. Per la partecipazione ai concorsi riservati, il titolo di studio di cui i concorrenti dovranno essere in possesso è quello previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 84, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. 3. Il 60 per cento del punteggio è attribuito alle prove di esame; il 40 per cento è attribuito ai titoli. 4. Sono valutabili i titoli di studio rispettivamente previsti per l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, nonché le anzianità di servizio prestate presso le Università e le pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi di accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile ed alla I e II qualifica del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-33

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