Capo V
Art. 30
Trattamento di quiescenza
In vigore dal 12 feb 1988
1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio, ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalla date medesime.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-30