Capo V
Art. 26
Indennità di maneggio valori
In vigore dal 12 feb 1988
1. Dal 1 novembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa, che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, compete una indennità mensile di lire ventiquattromila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-26