Capo V
Art. 21
Retribuzione individuale di anzianità
In vigore dal 12 feb 1988
1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento ai valori delle classi e scatti in corso di maturazione previsti nel secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571. Costituisce, altresì, retribuzione individuale di anzianità il beneficio convenzionale in godimento di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed il beneficio di cui al primo comma dell' del medesimo decreto, limitatamente al personale paramedico non inquadrato in profilo professionale di settima qualifica funzionale. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto medesimo.
2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-21