Capo II
Art. 2
Accordi decentrati
In vigore dal 12 feb 1988
1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e nel rispetto della peculiarità dell'ordinamento universitario, sono demandati alla negoziazione decentrata a livello di ateneo le seguenti materie:
a) l'organizzazione del lavoro secondo criteri di produttività e di efficienza;
b) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;
c) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;
d) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;
e) la predisposizione dei progetti di produttività e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;
f) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
g) proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici;
h) le altre materie, anche relative al trattamento economico accessorio, espressamente demandate dal presente decreto o da specifiche norme alla negoziazione decentrata.
2. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1, possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra le diverse università.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-2