Capo V
Art. 23
Indennità di incentivazione e funzionalità
In vigore dal 12 feb 1988
1. È istituita una indennità annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalità da corrispondere entro il mese di ottobre per il 1987 e successivamente nel mese di luglio di ciascun anno.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale non docente nelle seguenti misure:
Livelli 1987 1988 1................... 240.000 450.000 2................... 300.000 525.000 3................... 360.000 600.000 4................... 420.000 670.000 5................... 480.000 750.000 6................... 660.000 950.000 7................... 840.000 1.200.000 8................... 1.080.000 1.500.000 3. Ai ricercatori, agli assistenti e astronomi del ruolo ad esaurimento, nonché agli incaricati esterni, l'indennità di cui sopra compete nella misura di L. 900.000 per il solo 1987.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-23