Capo V

Art. 22

Lavoro straordinario

In vigore dal 12 feb 1988
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. 2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, potranno essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da fruire nel mese successivo con modalità che tengano conto delle organizzazione ed esigenze delle amministrazioni. 3. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in vigore; b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. 4. La maggiorazione di cui sopra è pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo. 5. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente ridotto il numero delle ore di prestazione straordinarie al fine di contenerne la spesa complessiva ai livelli dell'anno precedente. 6. Compensi unitari in vigore più elevati rispetto a quelli derivanti dal meccanismo di cui sopra sono mantenuti sino al riassorbimento delle differenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-22

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