Capo II
Art. 3
Titolari del potere di negoziazione decentrata
In vigore dal 12 feb 1988
1. I titolari del potere di negoziazione decentrata a livello di ateneo sono:
a) Per la parte pubblica:
1) una delegazione presieduta dal rettore, anche nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da un suo delegato ufficiale. Negli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano e nelle opere universitarie delle regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica è presieduta, rispettivamente, dal direttore e dal presidente, ovvero da loro delegati ufficiali.
b) Per la parte sindacale:
1) una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'ateneo che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di parte pubblica è presieduta dal Ministro o da un suo delegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-3