Capo III

Art. 8

Turnazioni

In vigore dal 12 feb 1988
1. Laddove l'orario ordinario e l'orario flessibile o frazionato non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi, ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni, secondo quanto stabilito dall' della legge 29 gennaio 1986, n. 23. 2. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti: a) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti; b) l'adozione di turni può essere altresì correlata, e quindi limitata nel tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento, ovvero a scadenze periodiche, che ancorchè conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici; c) l'adozione dei turni può anche prevedere, per limitate aliquote di personale del turno subentrante, una sovrapposizione, da definirsi in sede di negoziazione decentrata, con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni, ovvero di affiancamento per esecuzione di attività particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme; d) il ricorso al lavoro su turni presuppone, specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi nell'interesse dell'amministrazione su ogni altro; e) il numero dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore non può essere superiore a dieci, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per le esigenze funzionali dei policlinici universitari il numero dei turni di servizio pomeridiani e/o notturni sarà definito dal rettore, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-8

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