Capo II

Art. 4

Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata

In vigore dal 12 feb 1988
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole università o istituzione di cui all'. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata. 3. Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal loro inizio. 4. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-4

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